Art. 6.
(Norme di sicurezza).

      1. Le telefonate al servizio telefonico sono depositate in appositi archivi, custoditi con le modalità disposte dal citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
      2. I dati contenuti negli archivi di cui al comma 1 sono utilizzati per la predisposizione di statistiche sulle infezioni ossee e articolari da trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, al Comitato nazionale di monitoraggio. Sulla base di tali statistiche, lo stesso Comitato provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad inviare un'apposita relazione al Ministro della salute, al Ministro della solidarietà sociale e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché agli enti locali e agli enti, organi e strutture operanti nel settore.

 

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